14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8818 del 15 giugno 1990
Testo massima n. 1
Il tentativo di favoreggiamento personale è ammissibile ogni volta che il mezzo adoperato sia in sé idoneo a concretizzare l’aiuto diretto ad eludere le investigazioni, ma tale aiuto non si realizza per cause indipendenti dalla volontà del soggetto attivo. Nella specie, il difensore di un imputato di tentata estorsione aveva proposto al teste – persona offesa di tale reato – di attenuare le sue dichiarazioni accusatorie, ricevendo un immediato e reciso rifiuto a modificare in qualunque senso dette dichiarazioni.
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