14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1325 del 16 luglio 1998
Testo massima n. 1
La differenza tra concorso nel reato e favoreggiamento va individuata con riferimento all’elemento psicologico, dimodoché é ravvisabile il concorso nel reato presupposto se l’agente non si limiti ad aiutare taluno a eludere le investigazioni dell’autorità ma partecipi con animus socii all’attività concorsuale del reato, adoperandosi in funzione essenziale, o comunque apprezzabile, in rapporto di causalità con l’evento. La distinzione opera anche riguardo a reati di natura permanente senza che tale natura del reato debba necessariamente comportare il concorso nel delitto. [ Fattispecie in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione nella quale la Corte ha giudicato corretto l’operato del giudice di merito che aveva ritenuto la sussistenza del reato di favoreggiamento con riferimento al predetto reato permanente ].
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