14 Mag Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 38236 del 28 settembre 2004
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità dei reati di favoreggiamento personale e reale [ artt. 378 e 379 c.p. ] occorre, sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui i suddetti reati restano esclusi qualora l’agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri. [ Principio affermato, nella specie, con riguardo alla condotta tenuta da un imprenditore il quale, pur avendo assunto, secondo l’accusa, un ruolo di cerniera tra la criminalità organizzata locale e le imprese disposte a venire a patti con la medesima, aveva tuttavia agito essenzialmente al fine di assicurare la tranquillità delle imprese che a lui facevano capo ].
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Testo massima n. 1
Tanto il favoreggiamento personale quanto quello reale, presuppongono l’avvenuta consumazione del reato ascritto al soggetto favorito e, pertanto, qualora trattisi di reato associativo [ nella specie, di tipo mafioso ] occorre che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, dandosi luogo altrimenti alla configurabilità, non del favoreggiamento, ma della partecipazione o del concorso esterno, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa.
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