14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24535 del 9 giugno 2015
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilevanza alla condotta dell’indagato consistita, attraverso una minuziosa e ripetuta ispezione di uno studio legale, nel dare certezza ai favoriti della esistenza all’interno del detto studio di una microspia idonea alla registrazione delle conversazioni e nell’individuare il punto esatto in cui la stessa era stata celata ].
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