14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9512 del 3 luglio 1990
Testo massima n. 1
In tema di favoreggiamento personale, il termine aiuto riguarda qualsiasi attività positiva [ o negativa ], atta a favorire un’altra persona, per eludere le indagini dell’autorità di polizia giudiziaria. Nel novero di tali comportamenti rientra anche ogni pressione esercitata su un terzo, per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto o dei soggetti che si intende favorire. [ Nella specie è stato ritenuto responsabile del delitto in questione un avvocato, il quale, dopo la revoca del mandato difensivo, aveva indotto la persona già da lui assistita a ritrattare il contenuto di dichiarazioni già rese al fine di ostacolare le indagini ].
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