14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8681 del 23 settembre 1993
Testo massima n. 1
La reticenza e il mendacio sulla identità di chi ha compiuto un delitto, oggettivamente idonee a sviare e rallentare le indagini integrano il reato di favoreggiamento personale [ art. 378 c.p. ], essendo irrilevante che la polizia sia già a conoscenza della identità e della partecipazione al delitto della persona di cui fu sottaciuto il nome. Le investigazioni di polizia giudiziaria, infatti, sono finalizzate sia a prendere notizia dei reati e identificarne l’autore [ ed una pluralità di fonti concorre ad una indiscutibile identificazione ], sia a «raccogliere quant’altro possa servire all’applicazione della legge penale» [ artt. 219 c.p.p. del 1930 e 55 c.p.p. ], cioè ad una compiuta ricostruzione dell’episodio criminoso.
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