14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 22523 del 21 maggio 2003
Testo massima n. 1
Il favoreggiamento è un reato di pericolo a forma libera che si commette ponendo in essere un’azione di per sè idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, sicché il reato si consuma indipendentemente dal conseguimento di questo effetto, mentre si ha il tentativo solo allorché l’azione tipica non si compie per ragioni indipendenti dalla volontà dell’autore. Ne consegue che si ha favoreggiamento consumato, e non solo tentato, nel caso in cui un soggetto assicura ad un latitante la disponibilità di un villino come rifugio per sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine, in quanto tale disponibilità è di per sè idonea al fine perseguito, indipendentemente dal fatto che il rifugio venga effettivamente utilizzato, mentre si avrebbe tentativo solo se la stessa messa a disposizione del villino fosse impedita per ragioni indipendenti dalla volontà del favoreggiatore.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]