14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 709 del 15 gennaio 2004
Testo massima n. 1
La condotta del reato di favoreggiamento personale [ art. 378 c.p. ], che è un reato di pericolo, deve consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione — quale che sia — del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere [ in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano fondato la prova del suddetto delitto sui continui contatti tra l’imputato ed un latitante, senza un adeguato esame dei singoli episodi necessario per evidenziare la natura e l’entità dell’aiuto fornito diretto ad ostacolare ed intralciare le investigazioni in atto ].
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