14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9989 del 9 marzo 2015
Testo massima n. 1
La condotta del reato di favoreggiamento personale [ art. 378 cod. pen. ], che è un reato di pericolo, deve consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. [ In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione affermativa della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di favoreggiamento con riferimento a condotta consistita nell’aver contribuito alla realizzazione di un bunker in favore di un soggetto latitante investito di un ruolo apicale all’interno di un sodalizio di tipo mafioso ].
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