Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2591 del 7 febbraio 2006

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2591 del 7 febbraio 2006

Testo massima n. 1

In tema di cessione di crediti, la disciplina dell’art. 1182, terzo comma, c.c., in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.

Testo massima n. 2

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. Conseguentemente, qualora il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze