14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3870 del 6 giugno 1983
Testo massima n. 1
Il negozio con il quale l’acquirente di determinate cose mobili si obbliga alla restituzione dei relativi contenitori, versando, a tal fine, al venditore una somma a titolo di garanzia, non è riconducibile allo schema causale proprio del comodato — caratterizzato dalla finalità di consentire l’uso dell’oggetto da parte del comodatario — ma realizza un contratto atipico assimilabile al deposito, nel cui ambito l’obbligazione di restituzione va eseguita, ex art. 1182 secondo comma c.c. nel luogo in cui si trovava la cosa al momento dell’insorgere dell’obbligazione e che, per effetto della funzione strumentale ed accessoria di detto contratto atipico rispetto alla compravendita,
coincide con il luogo di conclusione di questa. Appartengono pertanto al giudice di tale luogo le controversie relative alla menzionata obbligazione restitutoria.
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