14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2676 del 14 dicembre 1970
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’obbligazione del venditore di consegnare l’immobile all’acquirente è querable perché va eseguita nel luogo ove è sito l’immobile, se convenuta in maniera effettiva, o nel domicilio del debitore, se convenuta in maniera simbolica [ consegna delle chiavi ]. Tale principio non ammette deroghe, neppure nel caso in cui il debitore, se richiesto della prestazione, sarebbe stato nell’impossibilità temporanea di adempierla.
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