14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10480 del 4 ottobre 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
In conformità di un uso praticato in tutto il territorio dello Stato ed avente carattere di notorietà, il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l’azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze.
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