14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 39822 del 25 settembre 2014
Testo massima n. 1
Non sussiste il concorso apparente di norme tra il reato di calunnia e il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico e non è, pertanto, applicabile il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., stante la diversità del fatto tipico – avuto riguardo al confronto strutturale tra le fattispecie astratte dei due reati delineate rispettivamente dall’art. 368 cod. pen. e 479 cod. pen. – costituito quanto alla calunnia dall’incolpazione di un reato e quanto al falso dall’attestazione in atto pubblico, con la conseguenza che le due fattispecie incriminatrici si pongono in rapporto di mera interferenza, essendo il falso solo uno dei possibili strumenti di calunnia.
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