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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12673 del 17 dicembre 1988

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12673 del 17 dicembre 1988

Testo massima n. 1

La perseguibilità per il delitto di calunnia, già consumato, permane anche se, per intervento legislativo, il fatto oggetto della incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela e questa non sia stata proposta.

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