14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13868 del 6 dicembre 1986
Testo massima n. 1
Poiché l’innocenza del calunniato costituisce un presupposto del delitto di calunnia, l’accertamento di essa è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza della calunnia, ma tale pregiudizialità inerisce principalmente, sul piano logico, al sillogismo della decisione sull’imputazione di calunnia e non richiede necessariamente, sul piano processuale, l’accertamento nell’ambito di un procedimento penale contro il calunniato al fine di accertare l’inconsistenza o l’infondatezza dell’accusa rivoltagli dal calunniatore.
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