14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2417 del 20 gennaio 2010
Posted at 19:54h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di calunnia, la scriminante della legittima difesa non è invocabile quando la falsa denuncia di smarrimento di titoli di credito sia avvenuta per la paventata necessità di non subire gli effetti negativi di un’azione delittuosa [ nel caso di specie, una truffa ] di cui il denunciante sarebbe rimasto vittima.
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