Cass. pen. n. 2417 del 20 gennaio 2010
Testo massima n. 1
In tema di calunnia, la scriminante della legittima difesa non è invocabile quando la falsa denuncia di smarrimento di titoli di credito sia avvenuta per la paventata necessità di non subire gli effetti negativi di un'azione delittuosa (nel caso di specie, una truffa) di cui il denunciante sarebbe rimasto vittima.