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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3127 del 3 marzo 1990

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3127 del 3 marzo 1990

Testo massima n. 1

Nel reato di calunnia il convincimento della colpevolezza del denunciato esclude l’elemento psicologico del reato se esso, anche se erroneo, si basa su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni.

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