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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8722 del 6 agosto 1991

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8722 del 6 agosto 1991

Testo massima n. 1

In tema di calunnia, l’individuazione del richiesto dolo generico — cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell’innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività concreta del fatto attribuito all’incolpato — è evidenziato, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l’azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Il problema dell’accertamento del dolo consiste, quindi, nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta, che sono espressione dell’atteggiamento psichico dell’agente ed indicative della esistenza di una rappresentazione e di una voluta motivazione del fatto. Ne deriva che la motivazione in ordine alla sussistenza del dolo si immedesima con l’accertamento di quelle circostanze che evidenziano la cosciente volontà della condotta dell’agente.

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