Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8411 del 28 luglio 1992

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8411 del 28 luglio 1992

Testo massima n. 1

In tema di calunnia, e con riguardo all’elemento soggettivo del reato, la certezza dell’innocenza dell’incolpato costituisce l’essenza del dolo e deve essere piena e assoluta nel momento in cui l’incolpazione ha luogo.

Testo massima n. 1

In tema di falso in atto pubblico, l’elemento soggettivo del reato si esaurisce nella coscienza e volontà di immutare il vero, senza che occorra alcun fine speciale. Non è, pertanto, richiesto il proposito di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio, onde il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l’intenzione di arrecare un danno o procurare un vantaggio, ma anche con la convinzione di non produrre l’uno o di non determinare l’altro.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze