14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8411 del 28 luglio 1992
Testo massima n. 1
In tema di calunnia, e con riguardo all’elemento soggettivo del reato, la certezza dell’innocenza dell’incolpato costituisce l’essenza del dolo e deve essere piena e assoluta nel momento in cui l’incolpazione ha luogo.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
In tema di falso in atto pubblico, l’elemento soggettivo del reato si esaurisce nella coscienza e volontà di immutare il vero, senza che occorra alcun fine speciale. Non è, pertanto, richiesto il proposito di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio, onde il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l’intenzione di arrecare un danno o procurare un vantaggio, ma anche con la convinzione di non produrre l’uno o di non determinare l’altro.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]