14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7932 del 18 luglio 1995
Posted at 19:54h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di calunnia si può commettere anche riferendo ciò che si è appreso da altri ovvero voci o maldicenze correnti, qualora il denunciante abbia la coscienza che l’incolpato non ha commesso il fatto: in tale ipotesi l’elemento psicologico del delitto ne esce addirittura rafforzato, per l’effetto di maggiore credibilità attribuibile alla falsa accusa da parte di chi riceve la denuncia.
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