Cass. pen. n. 20955 del 12 maggio 2003
Testo massima n. 1
Il dolo nel delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto si limiti a riferire obiettivamente e fedelmente notizie apprese dalla voce pubblica o di pubblico dominio, tra cui vanno certamente comprese le risultanze di indagini eventualmente conosciute, purché non si aggiungano altre circostanze ed elementi personali che immutino i fatti riferiti in modo consapevolmente difforme dal vero.