14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 34881 del 14 settembre 2007
Testo massima n. 1
In tema di calunnia, ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa «taluno che egli sa innocente» risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato. [ Fattispecie nella quale gli imputati, nel formulare una dichiarazione di ricusazione, avevano delineato una falsa accusa a carico di un magistrato, nella soggettiva, anche se oggettivamente infondata, convinzione di avere subito gli effetti negativi di una irregolare gestione della procedura esecutiva di cui erano parti ].
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