14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26819 del 9 luglio 2012
Posted at 19:54h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di calunnia, l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un’effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l’errore si è fondato, in quanto l’ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità “sic et simpliciter” all’incolpato.
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