Cass. pen. n. 26819 del 9 luglio 2012

Testo massima n. 1


In tema di calunnia, l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si è fondato, in quanto l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità "sic et simpliciter" all'incolpato.