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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10289 del 4 marzo 2014

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10289 del 4 marzo 2014

Testo massima n. 1

In tema di calunnia, la prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un’accusa mendace nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinchè, in sua vece, lo consegnasse ad un terzo ].

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