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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1974 del 3 marzo 1993

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1974 del 3 marzo 1993

Testo massima n. 1

In materia di calunnia, il termine «denuncia» di cui all’art. 368 c.p. va inteso nel senso di informazione contenente fatti criminosi, idonea a attivare un procedimento penale. Ne consegue che costituisce «denuncia» anche il disconoscimento di scrittura privata nel procedimento civile, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., quando la parte non si limiti ad esercitare tale potere in termini espliciti e formali, al fine di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli derivanti dal riconoscimento anche tacito della scrittura prodotta, ma aggiunge incolpazioni esplicite o implicite di un reato contro la fede pubblica, tali da essere idonee ad attivare un procedimento penale contro persona indicata o determinabile dal testo dell’atto.

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