14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3983 del 17 aprile 1996
Testo massima n. 1
Requisito necessario per la sussistenza del delitto di calunnia è l’idoneità della falsa denuncia a determinare l’inizio di un procedimento penale o, comunque, di indagini da parte dell’autorità giudiziaria nei confronti del denunciato. Il reato di calunnia, pertanto, non è configurabile allorché l’incolpazione si profili immediatamente con carattere di inverosimiglianza, caratteristica subito verificabile quando è riferibile [ come nel caso di specie ] a documentazione già in possesso dell’autorità giudiziaria, relativamente alla quale il denunziante si limiti a fornire spunti interrogativi, sia pure infondati, nel quadro di una attività difensiva di indagato. [ Nella specie risultava dalla semplice lettura dell’atto di denuncia che l’intento del denunciante era quello di contestare vivacemente le indagini a suo carico, evidenziando la superficialità della condotta dell’ufficiale di polizia giudiziaria, che egli incolpava di aver dato acritica adozione alla tesi della persona che aveva presentato denunce contro l’esponente, ed inoltre alcune lacune nelle indagini, eccesso di zelo nella richiesta di provvedimenti cautelari, incapacità nello svolgimento delle funzioni di polizia ].
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