14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1126 del 6 febbraio 1997
Testo massima n. 1
In tema di calunnia, anche il dubbio nella responsabilità della persona nei confronti della quale vengono rivolte le false accuse vale ad escludere il dolo, ma tale situazione comporta l’assoluzione dell’imputato con la formula «il fatto non costituisce reato».
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Testo massima n. 1
Stante il carattere istantaneo del delitto di calunnia, che si consuma nel momento in cui la falsa incolpazione viene comunicata all’autorità, determinando così la possibilità di inizio dell’esame penale a carico di persona innocente, le eventuali successive dichiarazioni di conferma da parte dell’agente non possono considerarsi come nuova violazione della stessa disposizione di legge ai fini dell’applicabilità della continuazione.
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