14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2715 del 21 marzo 1997
Testo massima n. 1
La calunnia [ art. 368 c.p. ] è reato di pericolo, e ad integrarne gli estremi è sufficiente la anche astratta possibilità dell’inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Una possibilità del genere è esclusa soltanto nella ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente e a prima vista inverosimili, sì che l’accertamento della sua infondatezza non abbisogni di alcuna indagine; ovvero quando l’esercizio dell’azione penale sia paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, purché tale difetto sia a sua volta evidente ed escluda immediatamente la possibilità di un seguito alla notizia di reato. Ciò non avviene quando la causa di improcedibilità emerga da un accertamento che postuli più o meno complesse indagini.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]