14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4068 del 30 marzo 1999
Testo massima n. 1
In tema di calunnia, è irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia presentata non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell’accusa sia implicitamente ma agevolmente individuabile [ nella specie l’imputato aveva denunciato lo smarrimento o la sottrazione a opera di ignoti di un assegno bancario posto all’incasso, in tal modo incolpando di furto o ricettazione il beneficiario cui l’assegno era stato effettivamente consegnato dal denunciante in pagamento di merci ].
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