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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8827 del 9 luglio 1999

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8827 del 9 luglio 1999

Testo massima n. 1

In tema di calunnia, la falsa attribuzione di un fatto costituente reato è un elemento materiale della fattispecie e come tale va apprezzato al momento consumativo, senza che sulla configurabilità del reato possano influire modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato presupposto, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito dall’art. 2 c.p. [ Fattispecie in cui il reato falsamente attribuito configurava un abuso di ufficio ex art. 323 c.p., per il quale dal ricorrente era stata invocata la modifica introdotta dalla legge n. 234 del 1997 e, in relazione a tale evento, il sopravvenuto venir meno della punibilità della contestata calunnia ].

Testo massima n. 1

Nel caso di calunnia indiretta o reale, di cui alla seconda ipotesi del comma primo dell’art. 368 c.p., che si consuma con la simulazione delle tracce di un reato a carico del soggetto passivo, è ipotizzabile il tentativo, come quando l’agente sia sorpreso nell’atto della simulazione o comunque quando questa non sia portata a compimento per fatto indipendente dalla volontà dell’agente, trattandosi di condotta diretta alla commissione del reato di calunnia e connotata dei requisiti della idoneità e univocità.

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