14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30968 del 16 settembre 2002
Testo massima n. 1
La falsa denuncia di smarrimento di un assegno del quale si sia invece fatto uso dandolo a taluno in pagamento costituisce calunnia indiretta in danno del prenditore del titolo nei confronti del quale, per effetto di detta denuncia, vengono ad essere automaticamente configurabili i reati di ricettazione o di furto e non invece quello, perseguibile soltanto a querela [ la cui mancanza potrebbe escludere la calunnia ], di appropriazione indebita di cosa smarrita, atteso che tale ultimo illecito presuppone che la cosa oggetto di appropriazione sia definitivamente ed irreversibilmente uscita dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore; il che non può dirsi nel caso dell’assegno, le cui caratteristiche sono tali da rendere in ogni caso agevole l’identificazione del titolare del conto da cui il titolo è tratto. [ Mass. redaz. ].
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