14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1638 del 15 gennaio 2003
Testo massima n. 1
In tema di calunnia, va esclusa la ricorrenza dell’elemento materiale del reato quando venga denunciato un fatto accaduto realmente ma non riconducibile ad alcuna previsione criminosa, nonostante l’eventuale qualificazione propostane dal denunciante con riguardo ad una fattispecie di reato, posto che manca in tali casi un’alterazione della realtà suscettibile di determinare l’indebita incolpazione dell’accusato. [ Fattispecie nella quale era stata denunciata, con corredo di documentazione fotografica, la commercializzazione di prodotti con segni mendaci; in motivazione la Corte ha posto in luce la produzione da parte dello stesso denunciante degli elementi di fatto utilizzabili dal giudice per escludere nel procedimento a carico del preteso calunniato la effettiva somiglianza dei marchi quale presupposto della frode sulla provenienza del prodotto ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]