14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18359 del 17 aprile 2003
Posted at 19:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
La calunnia è reato di pericolo e pur essendo sufficiente ad integrarne gli estremi anche la astratta possibilità dell’inizio di un procedimento penale, tale possibilità è esclusa quando la falsa accusa abbia ad oggetto un reato per il quale difetti con immediata evidenza la condizione di procedibilità prevista per l’esercizio dell’azione penale.
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