14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26110 del 18 giugno 2003
Posted at 19:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
Risponde del reato di calunnia, e non di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, colui il quale dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno, atteso che, in questo modo, accusa implicitamente il portatore del titolo di credito di essersene impossessato fraudolentemente.
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