14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20869 del 28 ottobre 2004
Testo massima n. 1
La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.; tale violazione, ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l’adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale. [ Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accertato la responsabilità professionale dell’avvocato per avere questi proposto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., dinanzi ad un giudice diverso da quello che aveva deciso la causa di merito, cosa esponendo il cliente alla soccombenza nelle spese ].
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