Cass. pen. n. 39232 del 7 ottobre 2004

Testo massima n. 1


Per la sussistenza del delitto di calunnia occorre che la falsa incolpazione sia portata a conoscenza della autorità giudiziaria o di altra autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire. Ne consegue che non è configurabile il predetto reato in relazione a dichiarazioni rese da un confidente ad un ufficiale di P.G., che, in violazione dell'art. 203 c.p.p., sia stato poi costretto a rivelarne la fonte.