14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24572 del 4 luglio 2005
Testo massima n. 1
Non è idonea a rendere configurabile il delitto di calunnia ma solo quello di false generalità [ eventualmente aggravato ove si realizzi la condizione di cui al terzo comma, n. 2, dell’art. 495 c.p. ], la condotta di chi, nell’ambito di un procedimento penale a proprio carico, si attribuisca le generalità di altra persona, pur se effettivamente esistente.
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Testo massima n. 1
Non risponde del reato di calunnia, ma esclusivamente del reato previsto dall’art. 495 comma terzo n. 2 c.p., il soggetto che nell’ambito di un procedimento penale a suo carico dichiari all’autorità giudiziaria false generalità, corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente.
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