14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 566 del 19 gennaio 2000
Testo massima n. 1
L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente [ eseguendo con ritardo le iscrizioni ipotecarie ] in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti [ di effettuare l’iscrizione il più presto possibile ] presuppone la produzione del danno. Ai fini dell’accertamento di tale danno è necessario valutare se i clienti avrebbero potuto con ragionevole certezza conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.
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Testo massima n. 2
Qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l’esecuzione dell’iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel quale quell’adempimento deve essere eseguito e stabilire se l’indugio frapposto dal professionista giustifichi l’affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l’incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l’art. 1176 secondo comma c.c.
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