14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9845 del 20 settembre 1991
Testo massima n. 1
Il reato di turbata libertà degli incanti sussiste non solo quando con l’uso di uno dei mezzi previsti dall’art. 353 c.p., la gara non può essere effettuata rimanendo deserta, ma anche quando non si impedisce lo svolgimento della gara ma se ne disturba la regolarità, influenzandone o alterandone il risultato che, senza l’intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso. Il bene protetto dalla norma non è soltanto la libertà di partecipazione alle gare di pubblici incanti o nelle licitazioni private, ma anche la libertà di chi vi partecipa di influenzare l’esito secondo la libera concorrenza ed attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte.
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Testo massima n. 1
In materia di turbata libertà degli incanti [ art. 353 c.p. ], la turbativa può essere posta in essere non soltanto nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara o fuori di questa: ciò che ha rilievo è solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione del principio della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione.
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