14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1542 del 14 febbraio 1995
Testo massima n. 1
In presenza di una turbativa d’asta di privati al cui accordo il pubblico ufficiale sia rimasto estraneo, ove questi venga a formare un atto del procedimento relativo alla gara, ovvero a compiere un’operazione ad essa relativa, al fine di favorire i predetti privati autori della turbativa in danno della pubblica amministrazione, il soggetto pubblico è colpevole del delitto di abuso di ufficio, non potendo detta condotta essere considerata anche come integratrice di un’ipotesi concorrente di turbativa d’asta, già risultando pregiudicato l’interesse tutelato dall’art. 353 c.p. dell’altrui autonoma condotta.
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