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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9062 del 15 luglio 1999

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9062 del 15 luglio 1999

Testo massima n. 1

In tema di delitto di turbata libertà degli incanti, di cui all’art. 353 c.p., nella categoria degli «altri mezzi fraudolenti», mediante i quali può commettersi il reato in questione in alternativa alle altre condotte tipiche descritte nella norma [ violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni ], rientrano tutti gli altri mezzi, che sono concretamente idonei a conseguire l’effetto; questi debbono essere individuati, pertanto, in ogni artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara. Di conseguenza, anche una offerta in ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata, effettuata nella consapevolezza che essa concorra in modo del tutto prevalente a determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media, idonea ad identificare l’aggiudicatario della gara, può integrare l’artificio sufficiente ad impedire o turbare il regolare gioco della concorrenza.

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