14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8887 del 3 marzo 2001
Testo massima n. 1
L’elemento oggettivo del delitto di turbata libertà degli incanti [ art. 353 c.p. ] è dato non solo dal comportamento di allontanamento di altri concorrenti ma anche dall’accordo collusivo tra gli interessati diretto a influenzare la libera concorrenza nella gara, pure attraverso il comportamento omissivo di taluno dei partecipanti. [ Facendo applicazione di questo principio la Corte, sul punto, ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano condannato gli imputati per aver concordato tra loro che alcuni partecipassero all’asta relativa alla vendita di macchinari e gli altri — interessati a ottenere i beni — fossero garantiti, per l’adempimento del patto di cessione futura degli oggetti da acquisire a prezzo base, attraverso il pagamento di una somma di danaro a titolo di clausola penale ].
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