14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4185 del 4 febbraio 2005
Posted at 19:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel reato di turbata libertà degli incanti, la qualità di preposto, cui si riferisce l’art. 353 comma secondo c.p., spetta a chiunque assuma e svolga, anche di fatto e in un qualsiasi momento dell’iter procedurale, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell’obiettivo finale del pubblico incanto o della licitazione privata, in modo che, a causa della sua condotta, risulti pregiudicato il principio della libera concorrenza che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]