14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 41365 del 7 ottobre 2013
Testo massima n. 1
L’evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che dall’impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un’effettiva alterazione dei risultati di essa. [ Fattispecie in cui la Corte, in presenza di condotte minacciose poste in essere al fine di convincere alcuni partecipanti a desistere dal proporre offerte durante lo svolgimento di un pubblico incanto ha riqualificato il fatto, ritenuto dal giudice di merito in termini di tentativo, come reato consumato ].
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