14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 42770 del 13 ottobre 2014
Testo massima n. 1
Nel reato di turbata libertà degli incanti, il “mezzo fraudolento” consiste in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l’indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l’effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]