14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 309 del 13 gennaio 2003
Testo massima n. 1
La funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all’attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Ne consegue che si rende responsabile della violazione dell’obbligo di cui all’art. 1176, secondo comma c.c. il notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa [ ed una successiva consulenza ] al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole. [ Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto la responsabilità professionale del notaio che, per negligenza, non aveva consentito alla parte alienante, coltivatore diretto, la richiesta di esenzione fiscale dall’INVIM contestuale alla stipula dell’atto di donazione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]