14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 756 del 26 gennaio 1996
Testo massima n. 1
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o la minaccia deve risultare un mezzo potenzialmente idoneo ad opporsi all’atto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio sta compiendo, anche se il colpevole non sia riuscito nel suo intento, e deve avere natura positiva ed istrinsecarsi in un’attività contro il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che palesi in modo concreto il proposito di interdire od ostacolare a quest’ultimo il compimento del proprio ufficio o servizio. Ne consegue che, a carico del comandante e del motorista di un peschereccio, correttamente è stata ritenuta l’idoneità di una repentina e deliberata manovra di navigazione, velocità sostenuta e in rotta di collisione con un elicottero dei carabinieri stazionante a pelo d’acqua, a costituire la grave minaccia intesa a ostacolare l’espletamento dell’attività di ufficio dei carabinieri, essendo la stessa diretta a costringere i militari operanti a desistere dalla loro azione di controllo in atto, per evitare il pericolo di avaria dell’aeromobile e i danni per la incolumità dei componenti dell’equipaggio dell’elicottero.
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