14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8299 del 5 settembre 1996
Testo massima n. 1
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o la minaccia deve consistere in un comportamento potenzialmente idoneo ad opporsi all’atto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio sta legittimamente compiendo e deve in modo concreto palesare il proposito di interdire od ostacolare il suo compimento, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di una autovettura, dopo essersi fermato a seguito dell’ordine ricevuto, invece di esibire i propri documenti, come richiesto, si sia dato alla fuga per impedire la propria identificazione trascinando per un tratto di strada il pubblico ufficiale che cercava di trattenerlo aggrappandosi allo sportello.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]