Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1228 del 28 gennaio 2003

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1228 del 28 gennaio 2003

Testo massima n. 1

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell’obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico [ non meno che del risultato pratico ] del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l’inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale, peculiare forma di responsabilità. Incorre, pertanto, nella predetta responsabilità professionale il notaio che, con riferimento alla procura speciale presentatagli dal sedicente rappresentante della parte venditrice, non ne accerti con cura l’autenticità, senza che, in relazione a tale omissione, egli possa legittimamente invocare la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c., non essendo il suo comportamento riconducibile alla fattispecie dell’imperizia, bensì a negligenza ed imprudenza, alla violazione, cioè, del dovere di normale diligenza professionale, rispetto alla quale [ Corte cost. n. 166 del 1973 ] rileva anche la colpa lieve, ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 stesso codice [ nell’affermare il principio di diritto che precede, la Suprema Corte ha così confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato gli estremi della colpa professionale a carico di un notaio che, nel ricevere una procura speciale dell’apparente rappresentante della parte venditrice di un immobile, non ne aveva rilevato le numerose ed evidenti alterazioni lettere e parole scritte con macchina da scrivere diversa ed al di sotto del rigo; mancanza di spazi tra le parole; interpolazioni e correzioni o ricalcature a penna o con diverso mezzo meccanico di lettere e numeri; cancellature neanche menzionate in postilla, considerato, oltretutto, la circostanza per la quale, dallo stesso soggetto, il professionista aveva precedentemente rifiutato di ricevere altra procura ritenendola manifestamente irregolare ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze